DAL 13 DICEMBRE IN VIGORE LE NUOVE ETICHETTE UE
RIVOLUZIONE NEL CARRELLO PER ALLERGICI, BAMBINI E SALUTISTI
Entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre il Regolamento numero
1169/2011 dell’Unione Europea che riguarda la fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, una norma destinata a segnare l’inizio di
una nuova epoca per il comparto alimentare in termini di etichettatura
dei prodotti alimentari che cambierà la vita sia di chi produce, sia di
chi acquista.
Cambia
la spesa degli italiani con l’entrata in vigore delle nuove etichette
per i prodotti alimentari in vendita che devono essere piu’ scritte con
caratteri più chiari e grandi ma
d’ora in poi, devono anche riportare piu’ informazioni, da una maggiore
evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano
intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla
data di congelamento alle informazioni sullo
stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo ad esempio da non
poter utilizzare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o
proteine del latte.
Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la
rivoluzione in etichetta scatta il 13 dicembre 2014
nel giorno di Santa Lucia con l’ applicazione delle norme europee sulla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE
1169/2011). Le indicazioni obbligatorie - sottolinea la Coldiretti -
devono essere scritte in etichetta con caratteri più
chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel
caso di confezioni piccole) per rendere piu’ agevole la lettura da una
parte di una popolazione in progressivo invecchiamento. La data di
scadenza deve essere riportata su ogni singola
porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La
nuova etichetta – prosegue la Coldiretti - viene in soccorso anche dei
circa 2,5 milioni di italiani che soffrono di allergie alimentari
imponendo l’obbligo di indicare le sostanze allergizzanti
o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali
contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini
contenenti lattosio) con maggiore evidenza rispetto alle altre
informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto
nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di
somministrazione di alimenti e bevande - precisa la Coldiretti - devono
comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello,
lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Una tutela è garantita anche per i bambini e le donne in gravidanza e
in allattamento con la previsione di avvertenze particolari per
determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti
“energy drinks”. Non è più possibile ingannare il consumatore
celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi
vegetali”, l’utilizzo di olio grassi tropicali a basso costo (come olio
di palma, di cocco o di cotone, che hanno un impatto sulla salute)
perchè - sottolinea la Coldiretti - bisogna specificare
quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato in etichetta.
Inoltre, se gli oli o i grassi utilizzati sono stati idrogenati, sarà
obbligatorio indicare «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda
dei casi. Devono anche essere indicati con accuratezza
– continua la Coldiretti - i trattamenti subiti dal prodotto o anche
dall’ingrediente e non è possibile usare il termine “latte”, se si usa
latte in polvere o proteine del latte. In caso di carne e pesce
congelato e preparazioni congelate di carne e pesce
congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento mentre
nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e
sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata
dalla designazione “decongelato”.
Per tutelare
il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un
ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un
altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio,
l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente
accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri
adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del
prodotto). Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci
l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore
con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il
prodotto. Tale indicazione - continua la Coldiretti - non va confusa con
quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma
nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile
con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore
stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo
del soggetto responsabile dell’etichettatura. In virtù di una norma
collegata infine, dal prossimo aprile 2015, dovranno
essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di
carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine dopo
l’emergenza mucca pazza. In un momento difficile per l’economia in
Europa e in Italia dobbiamo portare sul mercato
il valore aggiunto della trasparenza per combattere la concorrenza
sleale a danno delle nostre imprese e per garantire la possibilità di
fare scelte consapevoli al consumatore” ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare “l’esigenza
di accelerare il percorso per rendere obbligatoria l’indicazione di
origine in tutti i prodotti alimentari”. Il pressing della Coldiretti in
Europa ha data buoni risultati ed ora la strada è tracciata a vantaggio
del Made in Italy, dell’economia e del lavoro.
LA NUOVA ETICHETTA EUROPEA DEGLI ALIMENTI IN SINTESI
Etichette più chiare e leggibili: Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con
caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).
Evidenza del responsabile dell’alimento:
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci
l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui
nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale
indicazione secondo la Coldiretti non va confusa
con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma
nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica
accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto
all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo
del soggetto responsabile dell’etichettatura.
Allergeni in risalto:
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come
derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei,
anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere
indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni,
ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli
ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di
alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati
supporti (menù, cartello, lavagna o registro),
ben visibili all’avventore.
Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati:
Non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la
definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo
di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o
di cotone, che hanno effetti sulla salute):
ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di
grasso è stato utilizzato, sottolinea la Coldiretti
Stato fisico del prodotto:
Dovranno
essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o
anche dall’ingrediente. In tal modo – afferma la Coldiretti - non sarà
possibile utilizzare solo
il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Informazioni sul congelamento e scongelamento:
In
caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e
pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento.
Nel caso di alimenti che sono
stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la
denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione
“decongelato”.
Indicazione di ingredienti sostitutivi: Per
tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si
sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare
prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del
formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato - riferisce la Coldiretti -
va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando
per la stessa caratteri adeguati (pari almeno
al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
Alimenti contenenti caffeina:
Per
i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste
avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per
esempio i cosiddetti “energy
drinks”.
Scadenza ripetuta sulle monoporzioni:
La
data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione
preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da
rendere piu’ avegole l’informazione
al consumatore secondo la Coldiretti.
Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame:
In
virtù di una norma collegata, che si applica a partire dal prossimo
aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e
di macellazione di carni
suine e ovi-caprine, come avviene da anni – ricorda la Coldiretti - per
le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.
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