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Vino e terroir: la classificazione dei vigneti sotto esame. L'Austria riapre il dibattito europeo

La decisione della Corte costituzionale austriaca di avviare un esame sulla legittimità del sistema che disciplina la classificazione dei vigneti potrebbe aprire una delle più significative riflessioni giuridiche europee sul rapporto tra qualità del vino, amministrazione pubblica e tutela dei produttori. Al centro della vicenda vi è il ruolo del National Wine Committee, chiamato a individuare i vigneti meritevoli delle menzioni "Erste Lage" e "Große Lage", un meccanismo che secondo i giudici costituzionali solleva dubbi sia sull'attribuzione delle funzioni amministrative sia sulle garanzie di ricorso riconosciute ai viticoltori. Una questione che offre anche l'occasione per confrontare il modello austriaco con quelli adottati in Francia, Spagna e Italia, dove la valorizzazione dei territori viticoli segue percorsi normativi profondamente differenti.


La classificazione dei vigneti costituisce uno degli strumenti più sofisticati attraverso i quali gli ordinamenti vitivinicoli europei distinguono e valorizzano le aree ritenute di particolare pregio. A ciascuna categoria corrisponde infatti un riconoscimento capace di incidere sul valore fondiario dei terreni, sulla reputazione delle aziende e sul posizionamento commerciale dei vini. Il procedimento avviato dalla Corte costituzionale austriaca, in tal senso, è chiamata a verificare se il sistema introdotto nel 2023 sia conforme ai principi dello Stato di diritto.

La normativa oggi in vigore in Austria prevede che le menzioni "Erste Lage" e "Große Lage", riservate ai vigneti ritenuti di particolare pregio, possano essere attribuite soltanto dopo la valutazione del National Wine Committee e la successiva adozione di un regolamento ministeriale. Secondo i giudici costituzionali, tuttavia, il procedimento potrebbe presentare criticità sotto il profilo della ripartizione delle competenze amministrative. 

Il Comitato, pur essendo un organismo rappresentativo del settore vitivinicolo dotato di personalità giuridica propria, sembrerebbe esercitare un potere decisionale sostanzialmente vincolante, mentre al ministro competente resterebbe un margine estremamente limitato di intervento. Una situazione che, secondo la Corte, potrebbe risultare incompatibile con il principio costituzionale secondo cui l'amministrazione dello Stato deve essere esercitata dagli organi pubblici responsabili dell'azione amministrativa.

Accanto a questo aspetto emerge una seconda questione, altrettanto rilevante. I produttori esclusi dalla classificazione non disporrebbero infatti di strumenti giuridici adeguati per contestare una decisione negativa o l'eventuale inerzia del National Wine Committee. In altri termini, un provvedimento capace di incidere sul valore economico di un vigneto verrebbe assunto senza che il viticoltore possa beneficiare di un'effettiva tutela amministrativa o giurisdizionale. 

Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dal produttore Alois Höllerer, promotore dell'iniziativa gluecklichelage.at, che ha contestato l'attribuzione a un organismo di settore di decisioni capaci di incidere sul valore economico delle proprietà viticole, in assenza delle garanzie proprie di un'autorità amministrativa.

La vicenda austriaca presenta particolare interesse se osservata nel contesto europeo. La classificazione dei vigneti costituisce infatti uno degli elementi più caratterizzanti delle politiche di valorizzazione di un determinato terroir, ma ogni Paese ha costruito nel tempo modelli istituzionali differenti, frutto della propria storia vitivinicola e del proprio ordinamento amministrativo.

Dietro i diversi sistemi di classificazione si trova una medesima idea di fondo, quella di riconoscere il valore distintivo di territori che, attraverso l'interazione tra caratteristiche naturali e lavoro dell'uomo sedimentato nel tempo, esprimono una peculiare identità vitivinicola. Il concetto di terroir nasce proprio da questa relazione tra ambiente, cultura produttiva e storia, trovando nei diversi Paesi europei traduzioni normative differenti, dalla gerarchia dei cru francesi alle Unità Geografiche Aggiuntive italiane.

La Francia rappresenta il paradigma più noto e consolidato. In regioni come la Borgogna la gerarchia dei vigneti, articolata nelle categorie Grand Cru, Premier Cru e appellations communales, è il risultato di una lunga evoluzione storica iniziata già nel XIX secolo con gli studi di Jules Lavalle e successivamente consolidata attraverso il sistema delle Appellations d'Origine Contrôlée. 

La classificazione attuale trova fondamento nell'attività dell'Institut National de l'Origine et de la Qualité, autorità pubblica incaricata di riconoscere e vigilare sulle denominazioni di origine. Sebbene il sistema sia profondamente legato alla tradizione storica, le decisioni sono assunte nell'ambito dell'amministrazione pubblica e risultano assoggettate al controllo del diritto amministrativo francese.

Un percorso diverso caratterizza la Spagna. La Ley de la Viña y del Vino e la normativa delle Comunità autonome attribuiscono ai Consejos Reguladores un ruolo centrale nella gestione delle denominazioni di origine protetta. Negli ultimi decenni il sistema spagnolo ha progressivamente valorizzato anche le singole parcelle e le aziende attraverso categorie come Vino de Pago e, in denominazioni quali Rioja e Priorat, mediante il riconoscimento di specifiche unità territoriali. Pur affidando ampie competenze agli organismi di gestione delle denominazioni, il modello spagnolo mantiene una chiara cornice pubblicistica, nella quale gli atti amministrativi sono soggetti ai meccanismi ordinari di controllo e di ricorso.

L'Italia dal canto suo presenta una situazione ancora diversa. Il sistema delineato dal Testo unico della vite e del vino del 2016 continua a fondarsi principalmente sulle denominazioni DOC e DOCG, privilegiando la tutela dell'origine geografica piuttosto che una classificazione gerarchica dei singoli vigneti. Negli ultimi anni, tuttavia, il crescente sviluppo delle Unità Geografiche Aggiuntive ha introdotto un livello sempre più dettagliato di identificazione territoriale. Esperienze ormai consolidate come le Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo e del Barbaresco, le Rive del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG o le recenti evoluzioni di altre denominazioni testimoniano una crescente attenzione verso il riconoscimento delle specificità pedologiche e microclimatiche. Si tratta però di uno strumento profondamente diverso dalla classificazione francese o da quella recentemente introdotta in Austria. Le Unità Geografiche Aggiuntive identificano aree omogenee di particolare rilevanza storica e produttiva, ma non stabiliscono una graduatoria qualitativa tra i diversi vigneti.

Il caso austriaco dimostra come la crescente valorizzazione delle aree viticole attraverso sistemi di classificazione richieda un equilibrio tra riconoscimento del valore territoriale e garanzie amministrative. Quanto maggiore è il valore economico attribuito a una determinata categoria, tanto più essenziale diventa assicurare procedure trasparenti, imparziali e sottoposte a efficaci strumenti di controllo. È questo il nucleo della riflessione aperta dalla Corte costituzionale austriaca.

È facile immaginare come l'esito del procedimento possa avere ripercussioni significative anche sul più ampio dibattito europeo relativo ai sistemi di classificazione dei vigneti. Qualora la Corte dovesse ritenere necessario modificare la normativa, il legislatore austriaco sarebbe chiamato a ridefinire il ruolo del National Wine Committee, rafforzando probabilmente le competenze decisionali dell'autorità pubblica e introducendo adeguate forme di tutela per i produttori.

Più in generale, la vicenda ricorda come, nell'Europa del vino, il riconoscimento del valore di un vigneto non dipenda soltanto dalla qualità del suolo o dalla storia di un territorio, ma anche dalla solidità delle regole giuridiche che ne disciplinano il riconoscimento.


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