Le 7 regole indispensabili per l'etichettatura del vino in Europa
L'etichetta di una bottiglia di vino oltre ad esprimere personalità, storia e valori di un produttore, sia esso un piccolo vignaiolo o una blasonata maison, deve soprattutto fornire una serie di informazioni, alcune obbligatorie, altre facoltative, per rientrare negli standard UE.
La normativa che regola i dati e le informazioni che non possono mancare su una bottiglia destinata al mercato dell'Unione Europea è articolata, complessa ed in continuo aggiornamento. A volte basta una piccola distrazione per non rispettare i requisiti richiesti, incorrendo così in sanzioni anche sostanziose.
Il blog di wine2wine si è occupato della questione etichettatura riassumendo le informazioni che devono assolutamente essere riportate su etichetta, retroetichetta, capsule e fascette. Si tratta di informazioni direttamente rivolte al consumatore, a tutela del suo diritto di conoscere il tipo di prodotto che sta acquistando e riguardano sia le bottiglie che i bag-in-box e le damigiane.
L'etichetta di una bottiglia di vino oltre ad esprimere personalità, storia e valori di un produttore, sia esso un piccolo vignaiolo o una blasonata maison, deve soprattutto fornire una serie di informazioni, alcune obbligatorie, altre facoltative, per rientrare negli standard UE.
La normativa che regola i dati e le informazioni che non possono mancare su una bottiglia destinata al mercato dell'Unione Europea è articolata, complessa ed in continuo aggiornamento. A volte basta una piccola distrazione per non rispettare i requisiti richiesti, incorrendo così in sanzioni anche sostanziose.
Il blog di wine2wine si è occupato della questione etichettatura riassumendo le informazioni che devono assolutamente essere riportate su etichetta, retroetichetta, capsule e fascette. Si tratta di informazioni direttamente rivolte al consumatore, a tutela del suo diritto di conoscere il tipo di prodotto che sta acquistando e riguardano sia le bottiglie che i bag-in-box e le damigiane.
In tutti questi casi, le informazioni obbligatorie devono essere visibili in un solo ed unico campo visivo, in modo da essere colte dal consumatore a colpo d'occhio. Possono essere invece disposte diversamente alcune informazioni facoltative o aggiuntive, come ad esempio il lotto di produzione, alcuni allergeni e l'indicazione dell'importatore nel caso di vini destinati ai Paesi extra UE.
Certo, alla maggior parte dei consumatori basta conoscere la tipologia di vino e la zona di origine, se è un vino DOC oppure no, il tenore alcolometrico, e al massimo il nome del produttore. Già una percentuale minore sa come considerare l'annata: “i rossi sono buoni più vecchi, i bianchi più giovani”, questo è per molti quello che basta sapere. Sbagliando. Ma se per il consumatore l'ignoranza non è reato, per il produttore lo è. Ignorantia legis non excusat.
Ecco quindi le 7 regole indispensabili per l'etichettatura del vino in Europa:
DENOMINAZIONE DI VENDITA
I vini privi di Denominazione di Origine (DOC, DOCG) o Indicazione Geografica (IGT, IGP) devono riportare la scritta "Vino" seguita dalla tipologia di colore (Bianco, Rosato, Rosso). Tale scritta deve essere indicata utilizzando un carattere grande almeno il doppio rispetto a quello con cui è indicata la sede del produttore.
La dicitura “Vino” è ammessa solo per vini prodotti da fermentazione alcolica di uve fresche o da mosti di uve, con un titolo alcolometrico totale compreso tra 9% vol e 15% vol. In caso di volume alcolico superiore al 15%, andrà riportata la dicitura Vino liquoroso, Vino Passito, ecc. Alcuni vini varietali ottenuti da uve Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah possono indicare in etichetta vitigno e annata, anche senza essere DO o IG. A seconda delle varie tipologie produttive possono inoltre essere incluse indicazioni come frizzante, spumante, dolce, amabile, secco, ecc. Per i vini DOC, DOCG, IGP, IGT non si usa la denominazione Vino, ma la denominazione di Origine o la Indicazione Geografica, a cui si possono aggiungere altre menzioni come Riserva, Classico, Superiore. Tutte queste norme sono indicate con maggiore dettaglio nei singoli disciplinari delle varie IG e DO.
INDICAZIONE DELL'AZIENDA IMBOTTIGLIATRICE
Corrisponde a “Imbottigliato da...” o, se produttore e imbottigliatore coincidono, si dovrà indicare “Imbottigliato all'origine da...”. Per la stessa ragione, va indicato il nome dell'importatore nel caso di vini importati. Queste informazioni tutelano il consumatore nel suo diritto di regresso in caso di problemi (es. il tappo difettato), permettendogli di rivalersi sull'ultimo anello della catena di produzione.
NAZIONE DI PRODUZIONE
Requisito immancabile è certamente il Paese di provenienza del vino, utilizzando una delle seguenti diciture:
- Vino di [NOME NAZIONE]
- Prodotto di [NOME NAZIONE]
- Prodotto in [NOME NAZIONE].
Nel caso che luogo di produzione e luogo di imbottigliamento non coincidano, sarà necessario riportare due volte il nome del Paese, una per indicare il produttore/imbottigliatore, ed una per indicare il Paese di provenienza del vino.
VOLUME NOMINALE
Prendendo come riferimento una bottiglia standard, è possibile indicarne il contenuto nelle seguenti unità di misura: litro, centilitro, millilitro. Quindi: 0,75 l, 75 cl, 750 ml. Le abbreviazioni delle unità di misura non prevedono maiuscole o punteggiatura. Il simbolo di stima "℮", riportato in caratteri di almeno 3 mm di altezza nello stesso campo visivo della quantità, conferma che l'imbottigliatore ha effettuato tutti i controlli necessari al momento del confezionamento per la misurazione della quantità nominale. Sono ammesse soglie di tolleranza molto ristrette, variabili a seconda della capacità del recipiente.
TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO
12,5 % vol, Alc 12,5 % vol, Titolo alcolometrico effettivo 12,5 % vol, Alcol effettivo 12,5 % vol sono le formule ammesse per indicare la percentuale di alcool sul volume contenuto nel recipiente. È ammessa una tolleranza dello 0,5% rispetto al titolo alcolometrico effettivo indicato, che sale allo 0,8% nel caso di vini IG o DO con più di 36 mesi di affinamento in bottiglia, e per i vini gassificati, frizzanti gassificati, frizzanti, spumanti e spumanti di qualità, e per i vini liquorosi e da uve stramature.
DATA DI CONFEZIONAMENTO
Questa informazione corrisponde al Lotto di Produzione, che può essere indicato con una delle seguenti formule: L. 1, L. 1/2012, L. 19/04/2012. Ciò che importa è che tale indicazione sia sempre univoca, in modo che in caso di controlli la combinazione tra il numero o il codice alfanumerico utilizzato per il lotto e la tipologia di vino indicata in etichetta, permetta di risalire agevolmente alla data di imbottigliamento ed ai registri in cui la partita e le bottiglie sono stati indicati.
ALLERGENI
Le sostanze allergeniche sono entrate nella legislazione vitivinicola soltanto da pochi anni.
Attualmente, le sole sostanze che devono essere indicate obbligatoriamente sono i solfiti.
Gli altri allergeni, come ad esempio derivati da uova o latte, spesso utilizzati nelle operazioni di chiarificazione, vanno indicati indipendentemente dalla loro quantità, qualora le analisi di laboratorio ne rilevino la presenza nel prodotto finito. Generalmente, infatti, i residui di albumina e caseina vengono eliminati durante i processi di filtrazione.
Questo è soltanto un breve riassunto delle informazioni che vanno riportate obbligatoriamente sui contenitori utilizzati per il vino, contenute nei diversi disciplinari IG e DO, o comunicate dai singoli Consorzi, a cui si aggiungono norme specifiche per quanto riguarda ad esempio i vini spumanti, le certificazioni biologiche e biodinamiche, i loghi internazionali, marchi collettivi o aziendali.
Tra le più autorevoli fonti di approfondimento, segnaliamo il REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 che ne regola alcune modalità di applicazione per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
DENOMINAZIONE DI VENDITA
I vini privi di Denominazione di Origine (DOC, DOCG) o Indicazione Geografica (IGT, IGP) devono riportare la scritta "Vino" seguita dalla tipologia di colore (Bianco, Rosato, Rosso). Tale scritta deve essere indicata utilizzando un carattere grande almeno il doppio rispetto a quello con cui è indicata la sede del produttore.
La dicitura “Vino” è ammessa solo per vini prodotti da fermentazione alcolica di uve fresche o da mosti di uve, con un titolo alcolometrico totale compreso tra 9% vol e 15% vol. In caso di volume alcolico superiore al 15%, andrà riportata la dicitura Vino liquoroso, Vino Passito, ecc. Alcuni vini varietali ottenuti da uve Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah possono indicare in etichetta vitigno e annata, anche senza essere DO o IG. A seconda delle varie tipologie produttive possono inoltre essere incluse indicazioni come frizzante, spumante, dolce, amabile, secco, ecc. Per i vini DOC, DOCG, IGP, IGT non si usa la denominazione Vino, ma la denominazione di Origine o la Indicazione Geografica, a cui si possono aggiungere altre menzioni come Riserva, Classico, Superiore. Tutte queste norme sono indicate con maggiore dettaglio nei singoli disciplinari delle varie IG e DO.
INDICAZIONE DELL'AZIENDA IMBOTTIGLIATRICE
Corrisponde a “Imbottigliato da...” o, se produttore e imbottigliatore coincidono, si dovrà indicare “Imbottigliato all'origine da...”. Per la stessa ragione, va indicato il nome dell'importatore nel caso di vini importati. Queste informazioni tutelano il consumatore nel suo diritto di regresso in caso di problemi (es. il tappo difettato), permettendogli di rivalersi sull'ultimo anello della catena di produzione.
NAZIONE DI PRODUZIONE
Requisito immancabile è certamente il Paese di provenienza del vino, utilizzando una delle seguenti diciture:
- Vino di [NOME NAZIONE]
- Prodotto di [NOME NAZIONE]
- Prodotto in [NOME NAZIONE].
Nel caso che luogo di produzione e luogo di imbottigliamento non coincidano, sarà necessario riportare due volte il nome del Paese, una per indicare il produttore/imbottigliatore, ed una per indicare il Paese di provenienza del vino.
VOLUME NOMINALE
Prendendo come riferimento una bottiglia standard, è possibile indicarne il contenuto nelle seguenti unità di misura: litro, centilitro, millilitro. Quindi: 0,75 l, 75 cl, 750 ml. Le abbreviazioni delle unità di misura non prevedono maiuscole o punteggiatura. Il simbolo di stima "℮", riportato in caratteri di almeno 3 mm di altezza nello stesso campo visivo della quantità, conferma che l'imbottigliatore ha effettuato tutti i controlli necessari al momento del confezionamento per la misurazione della quantità nominale. Sono ammesse soglie di tolleranza molto ristrette, variabili a seconda della capacità del recipiente.
TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO
12,5 % vol, Alc 12,5 % vol, Titolo alcolometrico effettivo 12,5 % vol, Alcol effettivo 12,5 % vol sono le formule ammesse per indicare la percentuale di alcool sul volume contenuto nel recipiente. È ammessa una tolleranza dello 0,5% rispetto al titolo alcolometrico effettivo indicato, che sale allo 0,8% nel caso di vini IG o DO con più di 36 mesi di affinamento in bottiglia, e per i vini gassificati, frizzanti gassificati, frizzanti, spumanti e spumanti di qualità, e per i vini liquorosi e da uve stramature.
DATA DI CONFEZIONAMENTO
Questa informazione corrisponde al Lotto di Produzione, che può essere indicato con una delle seguenti formule: L. 1, L. 1/2012, L. 19/04/2012. Ciò che importa è che tale indicazione sia sempre univoca, in modo che in caso di controlli la combinazione tra il numero o il codice alfanumerico utilizzato per il lotto e la tipologia di vino indicata in etichetta, permetta di risalire agevolmente alla data di imbottigliamento ed ai registri in cui la partita e le bottiglie sono stati indicati.
ALLERGENI
Le sostanze allergeniche sono entrate nella legislazione vitivinicola soltanto da pochi anni.
Attualmente, le sole sostanze che devono essere indicate obbligatoriamente sono i solfiti.
Gli altri allergeni, come ad esempio derivati da uova o latte, spesso utilizzati nelle operazioni di chiarificazione, vanno indicati indipendentemente dalla loro quantità, qualora le analisi di laboratorio ne rilevino la presenza nel prodotto finito. Generalmente, infatti, i residui di albumina e caseina vengono eliminati durante i processi di filtrazione.
Questo è soltanto un breve riassunto delle informazioni che vanno riportate obbligatoriamente sui contenitori utilizzati per il vino, contenute nei diversi disciplinari IG e DO, o comunicate dai singoli Consorzi, a cui si aggiungono norme specifiche per quanto riguarda ad esempio i vini spumanti, le certificazioni biologiche e biodinamiche, i loghi internazionali, marchi collettivi o aziendali.
Tra le più autorevoli fonti di approfondimento, segnaliamo il REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 che ne regola alcune modalità di applicazione per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
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